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Chi siamo

STATUTO dell'ASSOCIAZIONE

1) DENOMINAZIONE

E' costituita l'Associazione denominata Associazione Italiana Archivi d’Artista

2) SEDE

L'Associazione ha sede presso il Museo del Novecento in Milano, Via Marconi n.1

3) CARATTERE

Considerata la particolare rilevanza degli Archivi d'artista, a fronte della esigenza di un assetto delle modalità di classificazione delle opere d'arte moderna e contemporanea, della conservazione del materiale documentale delle opere stesse e dei loro strumenti preparatori, delle indicazioni per il loro restauro nonché dell‘attività di autenticazione e certificazione, secondo principi di comportamento virtuosi e trasparenti, si riuniscono in Associazione, ed alla stessa possono partecipare, le persone fisiche, gli enti di diritto pubblico e privato e comunque chiunque sia titolare o promotore di un archivio di artista e che accetti di puntualmente osservare, nella gestione dell‘archivio stesso, le regole del codice di comportamento allegato al presente statuto.

L'Associazione ha quindi carattere volontario e non ha scopi di lucro. I soci sono tenuti ad un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri soci, sia con i terzi nonché all‘accettazione del presente statuto. L'Associazione potrà partecipare quale socio ad altri circoli e/o associazioni aventi scopi analoghi, nonché partecipare a enti con scopi sociali e umanitari.

4) DURATA

L'Associazione è costituita a tempo indeterminato.

5) SCOPI dell'ASSOCIAZIONE

L'Associazione ha la finalità della promozione della cultura e dell'arte ed in tale ambito persegue lo scopo di promuovere in ambito prevalentemente nazionale l'instaurarsi di interessi e pratiche comuni agli Archivi d'Artista e la promozione di attività di carattere culturale al fine di perseguire comportamenti virtuosi e scientificamente qualificati nelle attività degli Archivi, tra cui istituzione, conduzione degli stessi Archivi, nel rilascio di certificata di autenticità, nella redazione ed aggiornamento dei cataloghi ragionati e documentari dell'opera di un artista e, qualora ne sussista la legittimazione, di attestazioni di paternità.

L'Associazione ha altresì lo scopo di promuovere la creazione di nuovi Archivi anche di Artisti viventi e di favorire la salvaguardia e la conservazione degli Archivi esistenti, favorendo contatti tra Archivi stessi anche con creazione e partecipazione a reti e banche dati anche internazionali; l'Associazione ha inoltre lo scopo di promuovere attività culturali in materia di opere d'arte e loro tutela.

Al centro dell'attività dell'Associazione si pongono lo studio, la ricerca, il dibattito, le iniziative editoriali, l'organizzazione di mostre ed esposizioni, la formazione dell’aggiornamento culturale nell'ambito delle finalità associative enunciate nonché la formulazione di proposte per l’emanazione di normative in materie inerenti allo scopo della Associazione come in materia Archivi d'Artista, di opere d‘arte e tutela delle stesse. L'Associazione si pone inoltre come struttura di servizi per associazioni, categorie ed enti che perseguono finalità che coincidano, anche parzialmente con gli scopi dell'Associazione stessa.

A titolo esemplificativo e non tassativo l'Associazione svolgerà le seguenti attività:

ATTIVITÀ CULTURALI: tavole rotonde, convegni, conferenze, congressi, dibattiti, mostre ed esposizioni, inchieste, seminari, istituzione di biblioteche, proiezione di film e documentari culturali o comunque di interesse per i soci;

ATTIVITÀ ASSOCIATIVA: incontri, manifestazioni per i soci in occasione di particolari ricorrenze;

ATTIVITÀ DI FORMAZIONE: corsi di preparazione e corsi di perfezionamento in particolare nel campo artistico culturale, costituzione di Comitati o gruppi di studio e/o ricerca. L‘Associazione potrà inoltre svolgere qualsiasi altra attività culturale lecita ed aderente o funzionale agli scopi del sodalizio;

ATTIVITÀ EDITORIALE nel rispetto delle normative di cui alla legge 416/1981:

pubblicazione di riviste, bollettini, pubblicazione di atti di convegni, di seminari e di studi e ricerche.

L’Associazione potrà svolgere la propria attività anche collaborando in qualsiasi, forma con altre associazioni o enti anche internazionali, sia pubblici che privati, stipulare convenzioni con Organismi Internazionali, Europei, Statali, Regionali, Provinciali, Comunali, per incrementare iniziative associative per l'attuazione dei fini statutari.

Per il raggiungimento dello scopo associativo l`Associazione si avvarrà di prestazioni volontarie da parte di associati. In casi di particolare necessità potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo anche ricorrendo ai propri associati. Tali soggetti possono essere compensati per le attività che effettivamente prestano nel rispetto di quanto stabilito dalla vigente legislazione che disciplina le forme contrattuali mediante le quali vengono regolati i rapporti tra gli stessi soggetti e l'ente. I compensi dovranno comunque essere, sotto l'aspetto quantitativo, proporzionali all'attività svolta, all'ampiezza della base sociale e al volume delle entrate dell'Associazione.

Potrà anche avvalersi delle prestazioni di Enti, Società, Associazioni Pubbliche e Private

6) SOCI

6.1) Possono essere soci dell'Associazione persone fisiche o giuridiche, associazioni ed enti anche di fatto, gli enti pubblici, italiani o stranieri, che siano titolari di archivi d‘artista anche di archivi di artisti viventi, che svolgano o che abbiano svolto la loro attività nell'ambito delle arti visive con qualsiasi mezzo di espressione e che abbiano organizzato un proprio archivio.

6.2) La qualità di socio comporta la possibilità di fruire delle iniziative dell'Associazione e delle manifestazioni organizzate dalla stessa. Tutti i soci maggiori di età hanno diritto di voto per l'approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione. É esclusa la temporaneità della partecipazione.

7) AMMISSIONE DEI SOCI 

L’ammissione dei soci avviene su domanda degli interessati con presentazione da parte di almeno due soci. L’accettazione delle domande per l'ammissione dei nuovi soci è deliberata dal Consiglio Direttivo.

Le iscrizioni decorrono dal primo gennaio dell'anno in cui la domanda è accolta; il socio è tenuto al pagamento di una quota associativa annuale; le quote versate all’Associazione  non potrenno essere trasmesse inter vivos o mortis causa e non possono essere rivalutate né rese al cessato socio.

Il richiedente, la cui ammissione sia stata negata, potrà ricorrere al collegio arbitrale di cui all'art. 19 del presente statuto. 

L'Associato é domiciliato ove indicato nella richiesta di ammissione o come risulta da successiva comunicazione scritta.

8) DOVERI DEI SOCI

L’appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario, ma obbliga gli aderenti al pagamento delle quote associative e al rispetto delle risoluzioni adottate dai suoi organi rappresentativi secondo le competenze statutarie ed in particolare, con vincolante obbligo, alla adozione dei principi e le norme di comportamento dettate nel disciplinare allegato al presente statuto, per la conduzione e gestione degli archivi, nonché per la compilazione dei cataloghi e per la formulazione delle autentiche —certificati di autenticità e pareri di attribuzione.

9) PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

La qualifica di socio può venir meno per i seguenti motivi:

a) per dimissioni da comunicarsi per iscritto almeno tre mesi prima dello scadere dell'anno;

b) per decadenza per la perdita di uno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l’ammissione;

c) per delibera di esclusione del Consiglio Direttivo per accertati motivi di incompatibilità, per aver contravvenuto alle norme e agli obblighi del presente statuto e dell'allegato disciplinare

o per altri motivi che comportino indegnità.

Il Consiglio Direttivo procederà entro il primo mese di ogni anno sociale alla revisione della lista dei soci;

d) morosità protrattasi per oltre un anno, nel pagamento della quota.

- In ogni caso il socio escluso o recedente non potrà ottenere la restituzione dei contributi versati né avrà alcun diritto sul patrimonio dell'ente.

- In caso di esclusione del socio deliberata dal consiglio direttivo, il socio escluso

potrà ricorrere contro il provvedimento di esclusione ad un collegio arbitrale di cui all‘articolo 19 del presente statuto.

10) ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea

- il Consiglio Direttivo

- il Presidente

- il Comitato Scientifico

- il Revisore dei Conti

- Segretario Tesoriere

11) ASSEMBLEA

11.1) PARTECIPAZIONE ALL’ASSEMBLEA:

L’Associazione ha nell’Assemblea il suo organo sovrano. Hanno diritto di partecipare all'Assemblea sia ordinaria sia straordinaria tutti i soci. L'Assemblea deve essere convocata in via ordinaria almeno una volta all'anno entro il trenta giugno per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio precedente, per il rinnovo delle cariche sociali e per la presentazione del bilancio preventivo dell'anno in corso. L'Assemblea può inoltre essere convocata sia in sede ordinaria, sia in sede straordinaria: l

a) per decisione del consiglio direttivo;

b) su richiesta, indirizzata al Presidente, di almeno un decimo dei soci.

11.2) CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA:

le assemblee ordinarie e straordinarie sono convocate in prima e seconda convocazione a cura della Presidenza mediante lettera raccomandata, contenente l’ordine del giorno e l‘indicazione del luogo, dell'ora e del giorno della riunione, inviata ai soci almeno quindici giorni prima del giorno fissato per l'Assemblea, oppure mediante avviso trasmesso con qualsiasi mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento da parte dei soci almeno dieci giorni prima dell’Assemblea. Può anche essere prevista una seconda convocazione, purché in data diversa dalla prima.

11.3) COSTITUZIONE E DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA:

le assemblee ordinarie straordinaria sono regolarmente costituite e deliberano con le maggioranze previste dall'articolo 21c.c.

É ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro, socio proprio al fine di assicurare la partecipazione attiva alla vita associativa a quegli associati che abbiano comprovata impossibilità a partecipare all'assemblea. Non possono essere conferite allo stesso socio più di due deleghe. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza, da persona designata dall'Assemblea; i verbali delle riunioni dell'Assemblea sono redatti dal Segretario Tesoriere in carica o, in sua assenza e per quella sola Assemblea, da persona nominata scelta dal Presidente dell'Assemblea fra i presenti. Il Presidente ha inoltre la facoltà, quando lo ritenga opportuno, di conferire incarico ad un notaio per la redazione del verbale dell'Assemblea fungendo questi da segretario.

Le deliberazioni prese in conformità dello statuto obbligano tutti i soci anche se assenti, dissenzienti o astenuti dal voto.

Ogni socio ha diritto ad un solo voto. _

11.4) FORMA DI VOTAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea vota normalmente per alzata di mano. Su decisione del Presidente e per argomenti di particolare importanza la votazione può essere effettuata a scrutinio segreto. Il Presidente dell'Assemblea può, inoltre, in ogni caso, scegliere due scrutatori fra i presenti.

11.5) COMPITI DELL'ASSEMBLEA

11.5.1) in sede ordinaria:

a) discutere e deliberare su bilanci preventivi e consuntivi e sulle relazioni del consiglio direttivo;

b) eleggere i membri del Consiglio Direttivo e i Revisori dei Conti;

c) fissare, su proposta del Consiglio Direttivo le quote associative;

d) deliberare sulle direttive di ordine generale dell’Associazione e sull'attività da essa svolta e da svolgere nei vari settori di competenza;

e) deliberare su ogni altro argomento che non rientri tra quelli al numero 11.5.2) lett. f), g) h) i) sottoposto alla sua approvazione dal consiglio direttivo;

11.5.2) in sede straordinaria:

f) deliberare sullo scioglimento dell'Associazione;

g) deliberare sulle proposte di modifica dello statuto e dell'allegato;

h) deliberare sul trasferimento in altro comune della sede dell'Associazione;

i) deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal consiglio direttivo.

12) ORGANO DIRETTIVO

12.1) CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo ha compito di:

a) deliberare sulle questioni riguardanti l'attività dell'Associazione per l’attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell'Assemblea assumendo tutte le iniziative del caso;

b) eleggere il Presidente dell'Associazione, il Segretario Tesoriere e nominare le altre cariche direttive e di eventuali Comitati scientifici e/o culturali in caso di necessità od opportunità;

c) predisporre bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all'Assemblea secondo le proposte della presidenza;

d) deliberare su ogni atto di natura patrimoniale e finanziaria che ecceda l’ordinaria amministrazione;

e) dare parere su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal Presidente;

f) procedere, all'inizio di ogni anno sociale, e comunque nel termine di cui all'articolo 9 del presente statuto, alla revisione degli elenchi dei soci per accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun socio, prendendo gli opportuni provvedimenti in caso contrario, e deliberare sull'esclusione di soci per gravi violazioni dello statuto o per morosità o per perdita delle caratteristiche richieste;

g) in caso di necessità, verificare la permanenza dei requisiti suddetti;

h) deliberare l'ammissione di nuovi soci; I

i) deliberare l'adesione e partecipazione dell'Associazione ad enti e istituzioni pubblici e privati che interessano l'attività dell'Associazione stessa, designandone i rappresentanti da scegliere tra i soci.

Il Consiglio Direttivo, nell'esercizio delle sue funzioni, può avvalersi della collaborazione di commissioni consultive o di studio, nominate dal Consiglio Direttivo stesso, composte da soci e non soci. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio con propria deliberazione assunta e pubblicata a norma di legge delegare, ad uno o più consiglieri, parte dei suoi compiti in via transitoria o permanente.

12.2) COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

il Consiglio Direttivo è composto da tre a nove membri nel numero determinato dall'Assemblea ordinaria ed eletti dall’Assemblea ordinaria.

I membri del Consiglio Direttivo devono essere soci o soggetti designati come candidati dalle persone giuridiche o da enti od associazioni socie.

Il Consiglio Direttivo designa il Presidente fra i consiglieri nominati.

Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro esercizi e comunque fino all'Assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali. Al termine del mandato i consiglieri possono essere riconfermati. Negli intervalli tra le assemblee sociali e in caso di dimissioni, decesso, decadenza od altro impedimento di uno o più dei suoi membri, in numero inferiore a un terzo dei membri in carica, il Consiglio Direttivo ha la facoltà di procedere, per cooptazione, all'integrazione del Consiglio Direttivo stesso fino al limite dei membri in carica. Le cooptazioni e le integrazioni devono essere ratificate alla prima seduta utile dell'Assemblea degli associati.

Il primo Consiglio Direttivo è eletto dai soci costituenti in sede di atto costitutivo.

12.3) RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo si riunisce, sempre in unica convocazione, possibilmente una volta ogni sei mesi ed ogni volta in cui il Presidente lo ritenga necessario o quando lo richiedano almeno tre dei suoi componenti. Alle riunioni partecipa Segretario Tesoriere. In assenza del medesimo, le funzioni saranno svolte da un membro del Consiglio Direttivo designato dal Presidente. Le riunioni del Consiglio Direttivo devono essere convocate con lettera raccomandata inviata almeno cinque giorni prima o, in alternativa, con fax o posta elettronica o altro mezzo equivalente che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento. In caso di particolare urgenza, il Consiglio Direttivo può essere convocato per telegramma inviato almeno due giorni prima. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza — anche in teleconferenza — di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal consigliere designato dai presenti. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono fatte constare da un processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario Tesoriere. L'intervento alle riunioni del Consiglio in teleconferenza può avvenire a condizione che gli aventi diritto possano essere identificati, sia loro consentito partecipare in tempo reale alla trattazione ed alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno. Tutti i partecipanti ed assistenti alle riunioni di Consiglio sono tenuti a mantenere la massima riservatezza sulle decisioni consiliari. Gli atti dell'Associazione e le delibere del Consiglio Direttivo potranno essere consultati da tutti i soci che ne faranno richiesta con preavviso di 5 giorni. Alle riunioni del Consiglio Direttivo dovranno essere sempre invitati i Revisori dei Conti, i quali svolgeranno soltanto funzioni consultive.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza degli intervenuti e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente. Ai lavori del Consiglio Direttivo possono essere invitati i Past President dell'Associazione, di eventuali collaboratori dei Comitati costituiti a supporto dell’organizzazione come da articolo 16.1 e il Presidente e segretario del Comitato Scientifico.

13) PRESIDENTE

13.1) COMPITI DEL PRESIDENTE

Il Presidente dirige l’Associazione e la rappresenta, a tutti gli effetti, di fronte ai terzi e in giudizio. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento delle attività sociali. Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'Associazione sia nei riguardi dei soci, sia dei terzi. Il Presidente sovrintende, in particolare, all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del consiglio direttivo. Il Presidente può nominare procuratori per singoli atti o categorie di atti.

13.2) ELEZIONI DEL PRESIDENTE 

il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo fra i suoi membri e dura in carica quattro esercizi ed è rinnovabile una sola volta consecutivamente e comunque fino all'Assemblea ordinaria che approva il bilancio del1'ultimo esercizio di carica. In caso di dimissioni o di impedimento grave, giudicato tale dal Consiglio Direttivo, il Consiglio Direttivo stesso provvede ad eleggere un Presidente sino alla successiva Assemblea ordinaria.

14) COMITATO SCIENTIFICO

14.1) COMPITI DEL COMITATO SCIENTIFICO

L'Assemblea dei soci elegge il Comitato Scientifico.

Il Comitato Scientifico svolge funzioni consultive e organizzative affiancando il Consiglio Direttivo in tutte le attività e le manifestazioni culturali dell'Associazione.

Il Comitato Scientifico può proporre al Consiglio Direttivo la nomina di commissioni particolari di studio e di ricerca nel campo di attività congeniali all`Associazione così come stabilito dall'articolo 5 del presente statuto.

14.2) ELEZIONE COMITATO SCIENTIFICO 

Il Comitato Scientifico è composto da tre a undici membri che possono essere eletti anche tra persone non socie; il Comitato Scientifico dura in carica tre esercizi. La candidatura per la nomina del Comitato Scientifico deve essere presentata per iscritto e depositata presso la sede dell'Associazione almeno dieci giorni prima dello svolgimento dell'Assemblea. In caso di dimissioni, assenze, impedimenti di uno o più membri, in numero minore della metà, il Comitato Scientifico può procedere alla nomina per cooptazione dei membri mancanti fino alla prima Assemblea convocata per qualsiasi motivo. Il Comitato Scientifico nomina fra i suoi membri un Presidente e un Segretario, i quali manterranno i necessari contatti con il Presidente del Consiglio Direttivo e con il Segretario Tesoriere.

15) ORGANO DI REVISIONE 

L‘Organo di Revisione può essere monocratico o collegiale secondo quanto stabilito dall'Assemblea.

I membri dell'Organo di Revisione sono nominati tra gli iscritti all'Albo dei Revisori Legali dall'Assemblea, essi durano in carica quattro esercizi e sono rieleggibili. 

All'Organo di Revisione spetta, nelle forme e nei limiti di uso, il controllo sulla gestione amministrativa-contabile della Associazione, deve redigere la relazione alla Assemblea relativamente ai bilanci consuntivi e preventivi del consiglio direttivo ed effettua le verifiche di cassa.

L’Organo di Revisione assiste alle riunioni del Consiglio Direttivo.

16) SEGRETARIO TESORIERE

Il Consiglio Direttivo nomina nel suo seno un Segretario Tesoriere che cura la esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo, esercita le altre funzioni eventualmente delegategli dal Consiglio Direttivo o dal Presidente ed è responsabile della corretta tenuta della contabilità dell'Associazione.

Il Segretario Tesoriere dura in carica quattro esercizi e scade alla data dell'Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della sua carica che è rieleggibile.

17) FINANZE E PATRIMONIO

17.1) ENTRATE DELL’ASSOCIAZIONE

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

a) dalle quote annuali dei soci determinate dalla Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo;

b) da eventuali contributi straordinari, deliberati dall'Assemblea in relazione a particolari iniziative che richiedano disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario;

c) da versamenti volontari degli associati;

d) da contributi di pubbliche amministrazioni, enti locali, istituti di credito e da enti in genere;

e) da sovvenzioni, donazioni o lasciti di terzi o associati.

Le quote devono essere versate in un'unica soluzione entro il 30 marzo di ogni anno.

17.2) DURATA DEL PERIODO DI CONTRIBUZIONE

Le quote annuali sono dovute per tutto l’anno solare in corso qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione da parte dei nuovi soci. Il socio dimissionario o che comunque cessa di far parte dell'Associazione è tenuto al pagamento della quota annuale per tutto l’anno solare in corso. 

17.3) DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI

È fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione, nonché fondi di riserva o di capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione ola distribuzione non siano imposte dalla legge. 

l8) NORME FINALI GENERALI

18.1) ESERCIZI SOCIALI

L’esercizio sociale inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. L'amministrazione e la tenuta della contabilità dell'Associazione è affidata al Segretario Tesoriere secondo le direttive del Presidente del Consiglio Direttivo e dei Revisori dei Conti. In alternativa, la tenuta della contabilità potrà essere affidata a persona, anche non socia, ritenuta professionalmente esperta da parte del Presidente del Consiglio Direttivo e dei Revisori dei Conti. 

18.2) SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Lo scioglimento dell'Associazione nonché la nomina di uno o più liquidatori con determinazione dei loro poteri devono essere deliberati dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno i 3/4 degli associati. Il netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto secondo le indicazioni dell'Assemblea o in assenza della stessa dei liquidatori ad altra Associazione avente finalità analoghe a quelle dell'Associazione o a fini di pubblica utilità. 

18.3) DISCIPLINARE DEGLI ARCHIVI: Nello svolgimento dell'attività ogni associato dovrà attenersi alle norme di comportamento e di deontologia contenute nel disciplinare allegato al presente statuto sotto la lettera A e che costituisce parte integrante e sostanziale del presente statuto; con l'adesione alla associazione ciascun associato si obbliga ad osservare inderogabilmente le norme di comportamento contenute nel disciplinare che potrà essere sempre modificato con delibera dell’assemblea straordinaria.

19) CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra gli associati o fra essi e l’Associazione per questioni attinenti al rapporto sociale ed in materia di diritti disponibili, sarà devoluto al giudizio di un collegio arbitrale composto da tre membri, i cui prim due nominati dalle parti ed il terzo nominato di comune accordo dagli arbitri designati o dal Presidente del Tribunale di Milano. 

Il collegio arbitrale così composto deciderà de bono ed aequo inappellabilmente e senza formalità di legge.

20) NORMA TRANSITORIA

Le cariche sociali e il Comitato Scientifico sono nominati per la prima volta in sede di atto costitutivo dell'Associazione. 

21) RINVIO

Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto si fa rinvio alle norme di legge e dai principi generali dell’ordinamento giuridico italiano. 

 

Registrato all'Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale di Milano l in data 23 dicembre 2014

al n. 34696 Serie IT - con euro 356,00 di cui euro 156,00 per imposta di bollo.

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE NEI MIEI ATTI.

 

MILANO, 29 dicembre 2014

 

Collaborazione scientifica: Prof. Alessandra Donati, Università Milano-Bicocca

denominazione-sede-carattere
durata e scopi
soci
ammissione soci
doveri soci
perdita della qualifica di socio
organi dell'associazione
assemblea
Organo direttivo
Presidente
Comitato scientifico
Organo di revisione
Segretario tesoriere
Finanze e patrimonio
norme finali
clausola compromisoria
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